Gentile Cliente,
Il giorno 29/07/09, è entrata in vigore L’art. 42 della legge 7 luglio 2009, n.88 che obbliga alla pubblicazione nei documenti ( e non solo ) di dati fino ad ora facoltativi.
La preghiamo di verificare l’esistenza dei dati sotto elencati in DDT, Fatture, mail, etc.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza (Art. 2250 Cod. Civ.)
Negli atti e nella corrispondenza le società soggette ad iscrizione nel Registro delle Imprese (snc, sas, srl, spa, sapa) devono indicare:
• la sede della società (indirizzo completo);
• l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale questa è iscritta ed il numero di iscrizione (che coincide con il codice fiscale);
• l'eventuale stato di messa in liquidazione (es. Alfa Srl in liquidazione).
Nello specifico caso di società per azioni (spa), in accomandita per azioni (sapa) e a responsabilità limitata (srl) deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza:
• il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
• se queste hanno un unico socio (sono escluse le sapa).
Siti internet
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico (sito internet) devono fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni sopra riportate.
Sono quindi escluse dall'obbligo di integrare le informazioni nel sito internet le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice).
Per leggere l’intero comunicato http://www.computersistemi.com/290709/completo.html
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il Vostro Studio di consulenza