REVERSE CHARGE – INVERSIONE CONTABILE

La gestione del “Reverse charge” o inversione contabile è specifica per chi opera nel settore degli immobili, ed altri settori ( vedi sotto, ….. ) ed è richiesta dalla nuova finanziaria. E' disponibile il nuovo modulo “Reverse charge”. Vi preghiamo di contattare il Consulente Software assegnatoVi, per la quotazione della licenza di utilizzo del nuovo modulo software.

 

Art. 5 commi 26-27

REVERSE CHARGE – Cessione imponibili di immobili e prodotti telefonia

 

La norma in oggetto modifica l'articolo 17 del DPR 633/72 relativo alle disposizioni

inerenti l'applicazione del cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile. In

particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell'imposta è

tenuto il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato; inoltre la

fattura emessa del cedente senza addebito d'imposta deve essere integrata dal cessionario

con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta nell'apposito registro.

Questa disposizione si applica oltre che all'oro da investimento (L. 7/2000) e alle cessioni

di immobili imponibili per opzione, alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di

manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori (come previste dal DL

233/06) anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed

accessori, effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi

dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e alle

cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre,

nonché ad operazioni individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tuttavia, va evidenziato che la modifica del soggetto obbligato al versamento

dell'imposta, per sua natura non ha alcun effetto di gettito se non nell'ottica di una

disposizione suscettibile di portare contrasto a comportamenti potenzialmente elusivi o

evasivi.