![]() |
REVERSE CHARGE – INVERSIONE CONTABILE La gestione del “Reverse charge” o inversione contabile è specifica per chi opera nel settore degli immobili, ed altri settori ( vedi sotto, ….. ) ed è richiesta dalla nuova finanziaria. E' disponibile il nuovo modulo “Reverse charge”. Vi preghiamo di contattare il Consulente Software assegnatoVi, per la quotazione della licenza di utilizzo del nuovo modulo software.
Art. 5 commi 26-27 REVERSE CHARGE – Cessione imponibili di immobili e prodotti telefonia
La norma in oggetto modifica l'articolo 17 del DPR 633/72 relativo alle disposizioni inerenti l'applicazione del cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile. In particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato; inoltre la fattura emessa del cedente senza addebito d'imposta deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta nell'apposito registro. Questa disposizione si applica oltre che all'oro da investimento (L. 7/2000) e alle cessioni di immobili imponibili per opzione, alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori (come previste dal DL 233/06) anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre, nonché ad operazioni individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tuttavia, va evidenziato che la modifica del soggetto obbligato al versamento dell'imposta, per sua natura non ha alcun effetto di gettito se non nell'ottica di una disposizione suscettibile di portare contrasto a comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi. |